Con la circolare
n. 7170 del 18 novembre 2009 arrivano finalmente i chiarimenti tanto attesi in merito alle modifiche
introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 (pacchetto sicurezza), riguardanti
i requisiti dell’alloggio richiesti per le procedure di ricongiungimento
familiare.
Il nuovo testo dell’ art. 29 comma 3 dispone infatti che "lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di
un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali".
Secondo la nuova formulazione dell’articolo quindi la certificazione
igienico-sanitaria rilasciata dalle ASL non è più alternativa
al certificato rilasciato dal comune (come un tempo) ma saranno gli stessi
competenti uffici comunali a dover procedere a tale verifica ed inoltre, è stato
soppresso ogni riferimento ai parametri della legge regionale per l’edilizia
residenziale pubblica.
La circolare specifica che "la certificazione relativa
all’idoneità abitativa
potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale
5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei
locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli
alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti".
Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale la nuova tabella di riferimento sarà la seguente:
Superficie per abitante
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
per ogni abitante successivo +10 mq
Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9mq
Stanza da letto per2 persone – 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq
Per gli alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)
Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m
per i comuni montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed
i ripostigli.
Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni
dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.
Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni
climatiche lo rendano necessario.
La modulistica telematica per l’inoltro della richiesta di nulla osta
non è ancora stata aggiornata e richiede ancora in alternativa il certificato
rispondente ai parametri ERP o la certificazione rilasciata dall’Asl.
Scarica la circolare n. 7170 del 18 novembre 2009
Scarica la legge n. 94 del 15 luglio 2009
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