Il Dipartimento
della Funzione Pubblica, con il parere del 13 febbraio 2009, ha stabilito
che anche se la dichiarazione del medico attesta che lo stato di salute
del lavoratore è incompatibile con la reperibilità, il dipendente
non può lasciare il proprio domicilio senza prima comunicarlo all'ufficio.
Si afferma che l'onere di preventiva comunicazione degli spostamenti
permane sul lavoratore per tutta la durata dell'assenza. Ciò al
fine di evitare un esito negativo della visita fiscale, in contrasto con
le esigenze funzionali e organizzative che , d'altro lavoro, possono consentire
la deroga all'obbligo di visita fiscale.
Torna alla home page - vai all' archivio news